Uno dei punti critici dell’attività dell’amministratore di condominio riguarda la durata del mandato. Infatti la giurisprudenza in questi anni si è espressa in modo contraddittorio in merito a questo argomento, creando confusione e accendendo il dibattito.
In questo articolo, cercheremo di fare chiarezza in merito, in modo da fornire ai condomini le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sulla nomina del proprio amministratore di condominio.
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Quanto dura il mandato dell’amministratore di condominio?
Come è noto, la nuova formulazione dell’articolo 1129 del codice civile, introdotta dalla legge 220/2012, disciplina la materia in questione.
In particolare, il comma 10 stabilisce:
L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
Il tacito rinnovo per il secondo anno
Questo comma ha dato vita a due posizioni e interpretazioni differenti.
Da un lato, si sostiene che il rinnovo automatico del mandato si verifichi soltanto in occasione della prima scadenza dell’incarico, mentre nelle successive occasioni sarà necessario procedere alla rinnovazione dell’incarico tramite una nuova nomina, sempre salva la possibilità di revoca.
(Se vuoi approfondire riguardo alla revoca dell’amministratore ti consigliamo anche questo articolo: “Revoca amministratore inadempiente: la guida completa”)
Questa tesi è stata sostenuta dal Tribunale di Milano, che ha emesso un decreto in data 7 ottobre 2015 in un procedimento di revoca di un amministratore condominiale. In quella specifica vicenda, il ricorrente aveva lamentato la negligenza dell’amministratore per non aver posto la questione relativa alla nomina dell’amministratore all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria annuale.
Il Tribunale di Milano ha quindi affermato che la nuova disciplina del condominio prevede la durata dell’incarico dell’amministratore per un anno tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca assunta dall’assemblea condominiale stessa.
Questa posizione ha influenzato il dibattito successivo sull’argomento e ha trovato conferma anche nel decreto del Tribunale di Cassino del 21 gennaio 2016.

Mandato sine die, ovvero senza termine
Dall’altra parte, invece, c’è chi ritiene che il comma 10 dell’articolo 1129 del codice civile abbia introdotto un meccanismo automatico secondo cui l’incarico dell’amministratore si rinnova di anno in anno senza la necessità di una nuova nomina, fatta salva la possibilità di revoca da parte dei condomini attraverso delibere assembleari o giudiziali.
Mentre il Tribunale di Milano e il Tribunale Cassino hanno sostenuto l’interpretazione che prevede la rinnovazione automatica del mandato solo in occasione della prima scadenza dell’incarico. Il Tribunale di Bologna (sentenza 29 marzo 2018, n. 20322), e successivamente la Corte di Appello di Palermo (decreto del 6 maggio 2019) hanno adottato un’interpretazione opposta, sostenendo che l’incarico dell’amministratore si rinnova automaticamente di anno in anno senza interruzioni e senza necessità di deliberazioni assembleari sulla conferma.
La soluzione alla questione
La durata del mandato dell’amministratore di condominio ha dato luogo a un acceso dibattito giurisprudenziale. Mentre alcuni tribunali hanno sostenuto che il mandato sia di un anno e tacitamente rinnovato per un altro anno, altri hanno invece sostenuto che il mandato si rinnovi automaticamente di anno in anno senza interruzioni.
Tuttavia, la questione della durata del mandato dell’amministratore di condominio non dovrebbe rappresentare un problema per i condomini, dal momento che esiste una soluzione semplice e praticabile per risolvere la questione.
In particolare, durante l’assemblea ordinaria dei condomini, l’amministratore di condominio dovrebbe inserire tra gli argomenti all’ordine del giorno il punto riguardante la conferma del rinnovo del mandato.
Nel caso non fosse presente, si può chiedere all’amministratore di inserirlo tra gli argomenti da trattare. In quanto, tralasciando le divergenze riguardo il rinnovo del mandato, è chiaro e condiviso che il mandato dell’amministratore sia annuale.
In questo modo, i condomini potrebbero deliberare sulla questione in modo chiaro e trasparente, evitando qualsiasi confusione o incertezza sulla durata del mandato dell’amministratore.
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